Art. 15 - Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Art 15 - Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
Considerata l’emergenza sanitaria Covid-19, il Decreto Cura Italia ha stabilito che, fino al termine dello stato di emergenza, è consentito alle imprese produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
Come stabilito dall’Articolo 34 del DL del 2 marzo (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono infatti utilizzabili quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dei soggetti competenti.
Per ricevere questa valutazione, i produttori e gli importatori in grado di immettere in commercio tali mascherine devono inviare all’Istituto Superiore di Sanità e all'INAIL un’autocertificazione attestante le caratteristiche tecniche delle mascherine e il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza vigenti. Entro e non oltre 3 giorni dall’invio di tale autocertificazione, le aziende devono anche trasmettere ai medesimi soggetti ogni elemento utile alla validazione delle mascherine.
Nel termine di 3 giorni dalla ricezione di tali elementi di valutazione, l’Istituto Superiore di Sanità e l'INAIL si pronunciano circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
Per maggiori informazioni o assistenza: info@fondazioneisi.org