Art.106 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società
NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ
Art. 106
L’art 106 del Decreto Cura Italia, per tutte le assemblee convocate entro il 30 luglio p.v., (data in cui si presume sarà cessato lo stato di emergenza) prevede:
Lo spostamento ex lege il termine in cui è possibile la convocazione delle assemblee a 180 giorni;
- la possibilità di partecipare alle assemblee con mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle previsioni statutarie, ma pur sempre con la garanzia della identificazione dei partecipanti;
- l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
- nelle s.r.l. consente ai soci di esprimere il voto per corrispondenza o per consenso scritto;
- che non sia necessario che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il segretario e il notaio.
La norma consente quindi alle società di rinviare le assemblee di bilancio e per le nomine dei cda fino alla fine del prossimo luglio, se le adunanze sono in seconda convocazione, oppure a fine giugno per la prima (o unica) convocazione. La norma vale per tutte le società, quotate e no, private e pubbliche incluse anche cooperative e mutue assicuratrici.
Precisamente la norma istituisce una proroga della data utile, che dai canonici 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio previsti dal Codice civile slittano a 180, dando tempo fino a tutto giugno, anche in deroga agli statuti.
Il Decreto favorisce tutte le possibilità di partecipazione da remoto, anche oltre o in deroga alle previsioni dello statuto allargando così la possibilità di manifestazione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione. Lo stesso svolgimento integrale dell’assemblea potrebbe avvenire in via esclusivamente virtuale ma gli strumenti utilizzati devono consentire l’identificazione dei partecipanti, al netto di voto e interventi telematici.
Ogni società potrà decidere se utilizzare queste facoltà o seguire le modalità tradizionali. Solo per le società a responsabilità limitata viene espressamente ammesso che l’espressione del voto potrà avvenire in forma scritta.
Il Decreto precisa infatti che le disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da Covid-19, quindi Dette norme potranno trovare applicazione anche dopo il 31 luglio.
Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie |
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In sintesi |
in dettaglio |
L’art 106 sposta ex lege il termine in cui è possibile la convocazione delle assemblee a 180 giorni (invece di 120gg); |
L’assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio: Ø in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma c.c. per le S.p.A. e dall’art. 2478 bis c.c. per le s.r.l.; Ø in deroga alle eventuali diverse disposizioni statutarie, che prevedono la convocazione dell’assemblea che approva il Bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e consentono, nei soli casi di legge, l’utilizzo del maggior termine di 180 giorni. L’organo amministrativo nel Verbale di convocazione dell’assemblea, potrà richiamare l’art. 106 del d.l.18/2020 e non dovrà motivare ai sensi dell’art. 2364 c.c., l’utilizzo dei 180 giorni, poiché non viene utilizzato il maggior termine rispetto ai 120 giorni, ma il termine di 180 giorni previsto da una norma speciale. Quanto alla data di prima e seconda convocazione, si ritiene che in ragione del richiamo normativo all’art. 2364 c.c., il termine possa ragionevolmente riferirsi alla data di “prima convocazione” dell’assemblea. |
Sull'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione, sul voto per corrispondenza e sullo svolgimento dell'intera assemblea con mezzi di telecomunicazione
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In sintesi |
in dettaglio |
consente di partecipare alle assemblee con mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle previsioni statutarie, ma pur sempre con la garanzia della identificazione dei partecipanti; |
L’avviso di Convocazione delle Assemblee Ordinarie e delle Assemblee Straordinarie delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, e società cooperative e mutue assicuratrici può prevedere:
Le predette modalità di svolgimento dell’assemblea e di esercizio del voto devono essere previste nell’Avviso di Convocazione, anche se non sono previste negli Statuti, le cui eventuali limitazioni o mancate previsioni sono derogate ex lege. Quanto al termine “teleconferenza”, si ritiene possibile la conferenza telefonica (detta anche teleconferenza, audio-conferenza, conference call...), quale conversazione telefonica estesa a più partecipanti contemporaneamente. La conference call può essere gestita in autonomia dai partecipanti attraverso dei canali di comunicazione di origine diversa, linee telefoniche servizi web come Skype ad esempio, servizi professionali a pagamento gestiti da fornitori ad hoc.. |
Consente l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza; nelle s.r.l. consente ai soci di esprimere il voto per corrispondenza o per consenso scritto; |
Nelle società a responsabilità limitata può essere consentito che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie. Il decreto-legge consente di utilizzare la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto, per l’adozione delle decisioni dei soci, in deroga alle limitazioni previste dall’art. 2479 c.c. o alle eventuali limitazioni statutarie. In tal caso, nei documenti sottoscritti dai soci dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Pertanto nelle Srl, per l’approvazione del Bilancio potrà essere utilizzato il metodo assembleare ovvero la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto anche quando: a) non siano previsti dall’atto costitutivo; b) la decisione riguardi modifiche dell’atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o sia relativa a perdite del capitale superiore a un terzo; c) vi sia una richiesta di utilizzare il meccanismo della deliberazione da parte di un numero qualificato di amministratori o soci una delibera assembleare (Circolare Assomine 17.3.20). |
prevede espressamente che non sia necessario che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il segretario e il notaio. |
In Assemblea non vi è la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il segretario o il notaio. Non sono vincolanti eventuali clausole statutarie che impongano la contemporanea presenza di Presidente e del segretario nel luogo di convocazione dell’assemblea. Per cui nelle assemblee la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione potrà riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, essendo sufficiente che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante o il notaio. Quanto al luogo di svolgimento dell’Assemblea e, in mancanza di disposizione statutaria, deve indicarsi il luogo di svolgimento dell’Assemblea, come il luogo ove si trovino il Presidente o il Notaio, per le Assemblee Straordinarie. Con riferimento ai Verbali di Assemblea il Presidente dell'assemblea dovrà dare puntualmente conto di avere verificato la regolarità della costituzione, accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, accertato le modalità e i risultati delle votazioni. |
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