(Aggiornamento al 10 aprile 2020)
Il DPCM del 10 aprile 2020 detta ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020. Aggiornando l'elenco dei codici ATECO e sospendendo le attivita' non ritenute essenziali.
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle ritenute essenziali e strategiche per il Paese indicate negli allegati disponibili in fondo a questa pagina.
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 9 Aprile 2020, sono state disposte ulteriori misure per la gestione dell emergenza epidemiologica da COVID 19 (in materia di commercio). Nello specifico:
- viene consentita l'attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20) e l'attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (codice ATECO 47.65) all'interno di attività di vendita di generi alimentari o di altre attività commerciali non soggette a chiusura, ai sensi dell'Allegato 1 al DPCM dell'11 marzo 2020. La vendita al dettaglio degli stessi articoli può essere svolta da parte delle attività commerciali soggette a chiusura esclusivamente per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e online;
- viene consentita alle attività commerciali soggette a chiusura di effettuare la consegna a domicilio e la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e on-line dei prodotti non compresi nell'Allegato 1 al DPCM dell'11 marzo 2020, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto e la consegna, evitando contatti personali a distanza inferiore a un metro
- viene consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali alimentari.
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 13 Aprile 2020, allegata, sono state disposte ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. La riapertura di alcune attività dal 14 aprile è possibile solo se è garantito il rispetto di misure riguardanti il contenimento della diffusione del virus tra le quali: la sanificazione straordinaria dei locali, il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 1,8 metri, accessi regolamentati e scaglionati, pannelli di separazione tra lavoratori e utenza, utilizzo obbigatorio di mascherina protettiva, che copra naso e bocca, sanificazione delle mani e utilizzo dei guanti monouso.
Per le attività elencate nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
- le Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
- le Attività dei call center (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
- le Attività e altri servizi di sostegno alle imprese (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
E' inoltre utile sapere che:
- Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (sostanzialmente massimo utilizzo del lavoro agile).
- Sono consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146; previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva.
- E' consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; comunque ogni attività funzionale a fronteggiare l'emergenza.
- Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività.
- Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Si precisa che, per le attività essenziali e connesse che restano aperte, il datore di lavoro deve assicurare il rispetto delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19, come da protocollo con le parti sociali.
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 22 Aprile 2020, allegata a questa pagina, sono state disposte Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio ai sensi dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833. Nello specifico:
- dal 24 aprile 2020 è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica e nel rispetto di alcune prescrizioni. Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto
- confermata la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita anche negli esercizi commerciali specializzati
- consentita la vendita di calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano solo calzature per bambini
- E' consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore, di determinare liberamente l'orario del servizio e derogare a quanto previsto
in ordine all'obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia
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Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 22 Aprile 2020, allegata a questa pagina, sono state disposte misure per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati. Nello specifico:
- Attività di monitoraggio della siero prevalenza
- Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro
- Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati
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Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 17 Aprile 2020, allegata a questa pagina, sono state disposte ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nello specifico:
- Nautica: consegna dei mezzi navali allestiti e spostamento dal cantiere all'ormeggio (possono essere svolte previa comunicazione al Prefetto)
- Stabilimenti balneari (aree in concessione o di pertinenza), Campeggi, Villaggi turistici, Parchi di vacanza, Aree di sosta: accesso consentito solo al personale per attività di manutenzione, vigilanza e pulizia (previa comunicazione al Prefetto) e segnalazione dell'area per impedire l'accesso ad estranei
- Chiusura di esercizi commerciali nei giorni 25 aprile 2020 e 1 maggio 2020, consentita in tali giornate (nel rispetto della vigente legislazione emergenziale), la facoltà della consegna a domicilio mediante la prenotazione on-line o telefonica. Scarica l'Ordinanza per i dettagli
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Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 9 Aprile 2020, allegata a questa pagina, sono state disposte ulteriori misure per la gestione dell emergenza epidemiologica da COVID 19 (in materia di commercio). Nello specifico:
- viene consentita l'attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20) e l'attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (codice ATECO 47.65) all'interno di attività di vendita di generi alimentari o di altre attività commerciali non soggette a chiusura, ai sensi dell'Allegato 1 al DPCM dell'11 marzo 2020. La vendita al dettaglio degli stessi articoli può essere svolta da parte delle attività commerciali soggette a chiusura esclusivamente per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e online;
- viene consentita alle attività commerciali soggette a chiusura di effettuare la consegna a domicilio e la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e on-line dei prodotti non compresi nell'Allegato 1 al DPCM dell'11 marzo 2020, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto e la consegna, evitando contatti personali a distanza inferiore a un metro
- viene consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali alimentari.
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Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 13 Aprile 2020, allegata in fondo a questa pagina, sono state disposte ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. La riapertura di alcune attività dal 14 aprile è possibile solo se è garantito il rispetto di misure riguardanti il contenimento della diffusione del virus tra le quali: la sanificazione straordinaria dei locali, il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 1,8 metri, accessi regolamentati e scaglionati, pannelli di separazione tra lavoratori e utenza, utilizzo obbigatorio di mascherina protettiva, che copra naso e bocca, sanificazione delle mani e utilizzo dei guanti monouso.
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Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 18 Aprile 2020 sono state disposte ulteriori misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro con esclusione di quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 richiamato in premessa di ordinanza. Sono state dettate, inoltre, ulteriori disposizioni per l'esercizio in sicurezza delle attività commerciali. Una sintesi delle disposizioni è contenuta nell'allegato in fondo alla pagina oltre all' ordinanza con i suoi allegati nella versione integrale.
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Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 22 Aprile 2020 Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (vendita di cibo da asporto, vendita di semi, piante e fiori, fertilizzanti, calzature per bambini, impianti di distribuzione di carburante) |
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Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 40 del 22 Aprile 2020 COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati |
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Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 18 Aprile 2020 Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e ulteriori misure per esercizi commerciali e mercati all'aperto |
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Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 13 Aprile 2020 Ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 |
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Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 16 Aprile 2020 Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni per Nautica, Stabilimenti balneari (aree in concessione o di pertinenza), Campeggi, Villaggi turistici, Parchi di vacanza, Aree di sosta. Chiusura esercizi commerciali nei giorni 25 aprile 2020 e 1 maggio 2020, consentita la sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica. |
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Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 9 Aprile 2020 |
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Attività del commercio e dei servizi alla persona che è possibile mantenere attive Allegati 1 e 2 al DPCM del 10 aprile 2020 |
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Attività produttive industriali e commerciali che è possibile mantenere attive Allegato 3 al DPCM del 10 aprile 2020 |
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DPCM 11 aprile 2020 |
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