CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 26 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID -19
Art. 23
In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, il Decreto Cura Italia ha introdotto alcune misure a sostegno delle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni, di cui possono beneficiare i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed i lavoratori dipendenti del settore pubblico.
Le misure, NON CUMULABILI tra loro, sono:
- un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare,
- un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting del valore massimo complessivo di 600 euro.
Le misure sono fruibili nel periodo di chiusura scolastica che decorre dal 5 marzo al al 3 aprile 2020. 13 aprile 2020 (come da DPCM del 1 aprile 2020)
Congedo straordinario
Il congedo straordinario può essere fruito per un periodo continuativo o frazionato per complessivi 15 giorni.
Dà diritto ad una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in funzione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente.
I periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.
Può essere richiesto:
- da genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020
- dai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, ma senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa
- anche in caso di adozione e affido preadottivo
- oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
I congedi sono cumulabili con:
- i giorni di permesso retribuito per Legge 104
- il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave
I congedi non sono fruibili:
- se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting
Il trattamento riconosciuto ai genitori e le modalità di richiesta del trattamento variano a seconda della tipologia di lavoratore. Si veda la scheda per i dettagli.
Il bonus ha un limite massimo complessivo di 600 euro e spetta:
- ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020
- anche in caso di adozione e affido preadottivo
- oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
Il limite massimo complessivo del bonus è di 1.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il bonus è cumulabile con:
- i giorni di permesso retribuito per Legge 104
- il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave
- Il bonus non è fruibile:
- se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- se è stato richiesto il congedo COVID-19
Il bonus è erogato mediante Libretto Famiglia attivabile dal sito dell’INPS.
A tal proposito si segnala che l’INPS ha elaborato PROCEDURE SEMPLIFICATE per il rilascio del PIN e per facilitare l’accesso ai servizi web per la richiesta di prestazioni dovute all’emergenza Coronavirus.
Dal 1 aprile sarà disponibile la procedura telematica per la richiesta dei congedi da parte dei lavoratori autonomi e dei lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS, accedendo nella sezione dedicata del sito.
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