Imprese e lavoratori autonomi potranno beneficiare di una serie di misure di aiuti che, come stabilito dal Decreto Rilancio, le Regioni (Provincie autonome), gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio potranno adottare al fine di fronteggiare le ricadute negative dell’emergenza sanitaria sulle attività produttive

Tra queste misure di aiuto, rientrano anche le sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti (art. 60), finalizzate a proteggere l’occupazione e a sostenere le imprese ed i lavoratori autonomi che, a causa della pandemia di Covid-19, sarebbero costretti a licenziare i dipendenti.

L’aiuto potrà interessare i costi salariali, comprensivi dei contributi previdenziali e assicurativi, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di Covid-19, secondo le seguenti condizioni:

  • il periodo massimo di fruizione non potrà essere superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto;
  • il personale che ne beneficia dovrà continuare a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto;
  • la sovvenzione mensile non potrà superare l’80% della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro).

La sovvenzione per il pagamento dei salari potrà combinarsi:

  • con altre misure di sostegno all’occupazione, purché il sostegno combinato non comporti una sovra compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato;
  • con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

L’aiuto potrà essere destinato soltanto ad imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di Covid-19.

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