Il Decreto Rilancio (Articolo 28) ha potenziato la misura del credito di imposta del 60% sui canoni di locazione a uso commerciale, introdotta con il Decreto Cura Italia. Infatti, la misura è stata allargata ai canoni di locazione su tutti gli immobili ad uso non abitativo e non è più relativa solo a botteghe e negozi.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito è usufruibile da:
- tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con un ammontare di ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per le strutture alberghiere e le aziende agrituristiche, il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari e compensi registrato nel 2019.
Ai soggetti esercenti attività economica il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili devono essere sostenute nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio (ai mesi di aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed essere relative ad immobili ad uso non abitativo:
- Canoni di locazione
- Canoni di leasing
- Canoni di concessione
- Canoni per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda
ATTIVITA’ ECONOMICHE AMMISSIBILI
- attività industriale;
- attività commerciale;
- attività artigianale;
- attività agricola;
- attività di interesse turistico;
- esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- attività istituzionale, per gli enti non commerciali.
BENEFICIO FISCALE
- Credito d’imposta del 60% sull’importo versato per i canoni di locazione, leasing, concessione;
- Credito d’imposta del 30% sull’importo versato per i canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda
Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi 2020 o in compensazione; è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Il beneficio si inserisce all’interno dei limiti del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” della Commissione Europea.
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