Il Decreto Rilancio (Articolo 28) ha potenziato la misura del credito di imposta del 60% sui canoni di locazione a uso commerciale, introdotta con il Decreto Cura Italia. Infatti, la misura è stata allargata ai canoni di locazione su tutti gli immobili ad uso non abitativo e non è più relativa solo a botteghe e negozi.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito è usufruibile da:

  • tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con un ammontare di ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per le strutture alberghiere e le aziende agrituristiche, il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari e compensi registrato nel 2019.
Ai soggetti esercenti attività economica il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili devono essere sostenute nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio (ai mesi di aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed essere relative ad immobili ad uso non abitativo:

  • Canoni di locazione
  • Canoni di leasing
  • Canoni di concessione
  • Canoni per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda

ATTIVITA’ ECONOMICHE AMMISSIBILI

  • attività industriale;
  • attività commerciale;
  • attività artigianale;
  • attività agricola;
  • attività di interesse turistico;
  • esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • attività istituzionale, per gli enti non commerciali.

BENEFICIO FISCALE

  • Credito d’imposta del 60% sull’importo versato per i canoni di locazione, leasing, concessione;
  • Credito d’imposta del 30% sull’importo versato per i canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi 2020 o in compensazione; è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il beneficio si inserisce all’interno dei limiti del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” della Commissione Europea. 

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