Rispondiamo alle principali FAQ che sono emerse dal Webinar dello scorso 30 luglio
1. Siamo un magazzino edile con capannone di circa 3500 mq e volevamo effettuare interventi e migliorie per l'antisismica dell'immobile. Essendo in affitto abbiamo chiesto al affittuario che è d'accordo con l'eseguire i lavori. L'affittuario rientra in questo tipo di bonus con spesa massima di 96.000€ iva inclusa? Anche diminuendo una sola classe di rischio?
Possono accedere ai benefici fiscali di cui al Decreto Rilancio per gli edifici singoli (oltre a IACP, cooperative di abitazione, ONLUS e ODV, Associazioni e SSD) solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, professionale o artistica, che avendo titolo sull’unità immobiliare oggetto di intervento abbiano sostenuto le relative spese (dunque non necessariamente solo il proprietario ma anche il conduttore). Nel caso di specie non pare tuttavia possibile accedere al superbonus per interventi di sicurezza sismica trattandosi di un magazzino verosimilmente utilizzato per attività d’impresa da soggetto persona fisica o giuridica.
2. Assodato che grazie a un intervento trainante (cappotto termico) si possono portare dentro al superbonus 110% anche le schermature solari, vorre sapere se l'installazione di una pergola bioclimatica a protezione di una grande vetrata fissa non esposta a nord ed impossibilitata all'installazione di persiana o tapparella, rientrerebbe anch'essa nel super bonus o verrebbe applicata un’aliquota diversa visto che l’intervento rientrerebbe nel bonus tende?
Non si ritiene sia possibile far accedere l’installazione di una pergola all’interno del perimetro del superbonus dato che il legislatore limita gli interventi trainati ai soli interventi già disciplinati dall’art. 14 del d.l. 63/2013. L’installazione di una pergola non rientra pertanto tra questi ed è comunque un intervento che non interessa direttamente la superficie o la struttura dell’edificio.
3. In un podere, in parte agriturismo e in parte abitazione proprietario, il cappotto nel sottotetto (a vista) dell'abitazione accede al bonus 110%?
In termini generali la coibentazione del sottotetto (se almeno pari al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare singola/autonoma) rientra tra gli interventi trainanti che consentono l’accesso al superbonus. Tuttavia occorre definire meglio di quale tipologia di edificio si tratti nel caso di specie. Nel caso di edificio unifamiliare (utilizzato promiscuamente per uso abitativo e agrituristico) si ritiene possibile, salvo diversa indicazione da parte dell’Agenzia delle entrate, l’accesso al bonus nei limiti di spesa di 50.000 euro. Nel caso in cui l’edificio sia invece composto da due unità immobiliari distinte con accesso autonomo dall’esterno, l’intervento potrà accedere al superbonus nel solo caso in cui il sottotetto confini con l’unità abitativa utilizzata per fini abitativi, sempre nel limite di 50.000 euro. Infine, nel caso di edificio composto da due unità immobiliari con accesso comune (tipo condominio) la coibentazione del sottotetto è ammissibile nel limite di spesa di 80.000 euro.
4. Come si configura la richiesta di ecobonus su interventi di proprietà di enti pubblici/religiosi di cui siamo affittuari?
Ai fini del riconoscimento del superbonus di cui al Decreto Rilancio rileva solo chi sostiene la spesa, non la proprietà dell’immobile. Dunque se il conduttore di un immobile di proprietà di enti religiosi sostiene la spesa può accedere al superbonus, se ovviamente sono rispettati i requisiti tecnici previsti dal legislatore.
5. La distinzione tra condomini e unità abitative plurifamiliari è l'accesso o meno indipendente ai singoli appartamenti?
Sì, per gli edifici plurifamiliari si fa riferimento all’accesso autonomo dall’esterno per ciascuna unità immobiliare.
6. Sono ammessi al 110% anche i fabbricati, commerciali e/o artigianali purché climatizzati?
L’accesso al superbonus non è condizionato al tipo di utilizzo dell’edificio ma viene riconosciuto in ragione del soggetto che sostiene le spese di efficientamento. Possono accedere al superbonus per interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari solo le persone fisiche al di fuori della loro attività professionale o d’impresa; per gli interventi su parti comuni condominiali possono invece accedere anche società e persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, artistica o professionale.
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