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Il bando della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, mira a sostenere le PMI del turismo nella transizione verde e digitale e promuovere l'innovazione, la resilienza, la sostenibilità e la...

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Regione Toscana: fino a 50.000€ di finanziamenti per PMI a sostegno di investimenti produttivi e green

Il Bando mira al miglioramento della competitività delle PMI attraverso il sostegno degli investimenti produttivi finalizzati all’ampliamento, alla diversificazione, al consolidamento del sistema...

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Le ordinanze della Regione Toscana in merito alle misure di contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Pagina in continuo aggiornamento  

Decreto Semplificazioni

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.178 del 16 luglio 2020 il decreto legge n.76/2020, il cosiddetto “decreto semplificazioni“, dovrà essere convertito in legge per metà settembre.

Il testo costituisce un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa.

Il dl riguarda, inoltre, i seguiti ambiti di intervento:

  • semplificazioni procedimentali;
  • responsabilità;
  • cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della PA;
  • sviluppo dei sistemi informatici e digitali della PA;
  • strategia di gestione del sistema informativo pubblico per fini istituzionali;
  • misure per l’innovazione;
  • semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici;
  • semplificazioni in materia ambientale;
  • semplificazione in materia di green economy.
  • al codice appalti
  • al testo unico edilizia

Per saperne di puù leggi l'articolo completo

DPCM 14 luglio 2020

Prorogate al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020.
Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

proroga 31 luglio

Link notizia ufficiale

Ordinanza 70 del 1 luglio 2020

  • Sport di contatto
    A decorrere da domani, 3 luglio, è consentita la ripresa degli sport di contatto, come il calcetto, sul territorio regionale nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida elaborate su questa materia.

  • Cinema all’aperto e spettacoli dal vivo
    A decorrere da oggi, 2 luglio, negli spettacoli dal vivo all’aperto e nei cinema all’aperto agli spettatori è consentito non utilizzare la mascherina che dovrà essere indossata solo qualora non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

  • Spettacoli in luoghi chiusi
    A partire da oggi il limite massimo di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, può essere superato fino al raggiungimento di un numero massimo di spettatori pari ad un terzo della capienza complessiva qualora sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale tra gli spettatori. Dovrà essere evitata ogni forma assembramento sia all’interno che all’esterno dei locali;

  • Ballo
    E’ consentito da oggi in tutti gli spazi all’aperto (discoteche e locali assimilabili destinati all’intrattenimento, sagre, feste paesane, balere e stabilimenti balneari) il ballo di coppia, senza distanziamento, solamente tra congiunti.

  • Saune aperte al pubblico
    E’ consentita l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°.

  • Processioni religiose e manifestazioni con spostamento
    E’ consentito lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell'evento quali cortei rievocativi e tradizionali, con obbligo per i partecipanti e gli spettatori di rispettare il distanziamento interpersonale e di utilizzo delle mascherine protettive in caso di impossibilità di mantenimento costante di tale distanziamento. Gli organizzatori adottano un'idonea informazione sugli obblighi di distanziamento e di utilizzo delle misure di protezione personale e la correlata vigilanza.

  • Consultazione di giornali e riviste
    E’ di nuovo consentita la messa a disposizione di giornali, riviste, depliants illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all’interno di pubblici esercizi (bar, pizzerie, ristoranti, esercizi commerciali, etc.), degli studi professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, degli stabilimenti balneari e in generale in tutte le attività aperte al pubblico o che prevedano la fruizione da parte di clienti purché, sia indossata la mascherina e prima e dopo il loro utilizzo, sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante, da posizionarsi nelle vicinanze;

  • Utilizzo delle carte da gioco
    E’ consentito l'utilizzo di carte da gioco, purché sia indossata la mascherina e sia effettuata una minuziosa igienizzazione delle mani con il gel igienizzante, da posizionarsi nelle vicinanze dei giocatori, prima durante e dopo lo svolgimento del gioco; è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

  • Impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
    Gli impianti a fune erano già stati riaperti, ma in virtù di questa ordinanza è ora possibile utilizzarli derogando al distanziamento interpersonale.

  • Concorsi pubblici
    Anche in questo caso i concorsi erano già stati riaperti, e la novità invece nel varo delle linee guida sulle procedure anticontagio.
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 Ordinanza n° 71 del 01/07/2020

icona download ok  Ordinanza n° 71 del 01/07/2020_Allegato 1
icona download ok  Ordinanza n° 71 del 01/07/2020_Allegato 2

 

DPCM 11 giugno 2020 n. 147

  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo
    Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.

  • Centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni
    Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.

  • Spettacoli aperti al pubblico
    Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.

  • Fiere e congressi
    Restano sospese fino al 14 giugno 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

  • Spostamenti da e per l’estero
    In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.

  • Eventi e competizioni sportive
    A partire da oggi, 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio.

  • Sport di contatto
    A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.
icona download ok   DPCM n.147 del 11-6-2020

 

Ordinanza 61 del 30 maggio 2020

Entra in vigore l’ordinanza regionale 61 che fornisce linee guida per le spiagge libere e per i centri estivi.

Centri estivi per bambini di età superiore a tre anni e gli adolescenti
Sono confermate le linee di cui allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020, punto 3.9;
Ordina che i soggetti proponenti attività ludico-ricreative - Centri estivi - sottopongano all’amministrazione comunale territorialmente competente, il proprio progetto, tramite il modulo di comunicazione di inizio attività di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza;
Ordina che il soggetto gestore delle attività ludico-ricreative - Centri estivi è tenuto a sottoscrivere insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19; secondo lo schema tipo di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza;

Spiagge libere
le spiagge libere sono gestite nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 3 alla presente ordinanza. Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata ad evitare assembramenti nell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale, anche tramite accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili o limitazioni di accesso;
L'ordinanza conferma che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

Tutte le disposizioni sono valide fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

icona download ok Ordinanza regionale n.61 del 30 maggio 2020

Allegato 1 - centri estivi
Allegato 2 - patto corresponsabilità
Allegato 3 - spiagge libere 

Ordinanza 60 del 27 maggio 2020

L'ordinanza n.60 del presidente della Giunta regionale, recepisce le linee guida per la riapertura delle attività prodotte dalla conferenza stato regioni. L'ordinanza inoltre, fornisce alcune disposizioni per specifiche attività, tra cui:
Disposizioni per strutture ricettive all'aria aperta: le attività delle strutture ricettive all'aria aperta sono esercitate nel rispetto, delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 2;
Disposizioni per parchi tematici e di divertimento: le attività delle strutture per parchi tematici e di divertimento sono esercitate nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 3;
Disposizioni per stabilimenti balneari: le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rispetto, delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 4;
Disposizioni per circoli culturali e ricreativi: è consentita la riapertura dei circoli culturali e ricreativi nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida di cui al punto 1 ;
Disposizioni per strutture termali e centri benessere: è consentita la riapertura delle strutture termali e dei centri benessere nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida di cui al punto 1;
Disposizioni per percorsi di formazione: è consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5 alla presente ordinanza, di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all'aperto, con l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività economiche e produttive non sospese;
La parte pratica prevista dal percorso formativo, se realizzata all'interno degli spazi a disposizione del soggetto formativo di cui al punto 10, deve essere svolta nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 5;
Lo stage o la parte pratica che si svolge presso un soggetto diverso dal soggetto formativo deve essere svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività;
E' consentito lo svolgimento, interamente in presenza, della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l'erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 5;
E' consentito ai soggetti di cui al punto 10 che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5, di svolgere in presenza gli esami finali dei percorsi formativi stessi, ivi compresi quelli di cui all'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio 2020 recante "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria", nel rispetto delle misure indicate nell'allegato sopra citato;
In ogni caso l'organizzazione delle attività di cui ai punti 10, 11, 12, 13 e 14 deve tener conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL;
Disposizioni per biblioteche e archivi: l'attività di biblioteche e archivi sono esercitate nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 6;
Disposizioni per aree giochi per bambini: le disposizioni di cui all'allegato 1 relative alle aree giochi per bambini si applicano con riferimento alle aree giochi per bambini in spazi privati aperti al pubblico; per quanto riguarda le aree gioco collocate in spazi pubblici, i comuni potranno regolamentare, con proprie disposizioni, l'utilizzo di suddette aree adeguandole alle esigenze particolari in linea con i criteri generali di cui all'allegato 1.
L'ordinanza prevede di integrare gli ambiti di soggetti, di cui alle ordinanze n.23/2020, 39/2020 e 54/2020, con l'ulteriore categoria degli assistenti bagnanti, prevedendo che per gli stessi i test sierologici rapidi siano effettuati con oneri a carico delle Aziende sanitarie, trattandosi di iniziativa di sanità pubblica;

icona download okOrdinanza 60 del 27 maggio 2020 (ulteriori misure per la fase 2)
Allegato 1 - Allegato 1
Allegato 2 - Campeggi e villaggi
Allegato 3 - Parchi tematici e di divertimento
Allegato 4 - Balneari
Allegato 5 - Formazione
Allegato 6 - Biblioteche e archivi

Ordinanza 57 del 17 maggio 2020

L'ordinanza conferma la riapertura di tutte le attività della Regione a partire da lunedì 18 maggio.
Nel testo vengono fissate le regole per riaprire, bar, ristoranti, negozi, centri commerciali, stabilimenti balneari, ed eliminate le restrizioni alla circolazione delle persone, ma sempre nel rispetto delle norme basilari per prevenire i rischi di contagio (sanificazioni, distanziamento sociale, obbligo della mascherina, divieto di assembramento).

La Toscana si adegua, dunque, alle disposizioni del Governo, assumendo con la sua ordinanza le disposizioni del Decreto legge 33 del 16 maggio 2020, del Dpcm del 17 maggio 2020 e dei protocolli di sicurezza ad esso allegati. Visto il limitato tempo intercorso tra la pubblicazione del Dpcm e la data della sua entrata in vigore, la Regione si riserva inoltre la possibilità di successivi aggiornamenti all’ordinanza e ai relativi protocolli applicativi. 

La non osservanza delle linee guida da parte delle attività comporterà «la sospensione dell’attività economica e produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza« e sanzioni che possono variare da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 3mila euro», come da disposizioni nazionali.

Di seguito, nel dettaglio, il calendario delle riaperture definite dall’ordinanza:

  • dal 18 maggio potranno riaprire i negozi, i servizi di cura alla persona, bar e ristoranti, stabilimenti balneari, gli uffici pubblici e i musei;
  • dal 25 maggio potranno riaprire le palestre, le piscine e i centri sportivi;
  • dal 15 giugno potranno riaprire cinema e teatri, e cominceranno una serie di offerte ricreative per i bambini.

Obblighi

  1. Continuano a essere vietati gli assembramenti di persone in spazi chiusi e aperti, sia pubblici che privati aperti al pubblico; viene pertanto confermata la distanza interpersonale minima di almeno un metro, salvo che per lo svolgimento delle attività sportive, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 m;
  2. Uso della mascherina obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; e nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

Le disposizioni del DPCM del 17 maggio 2020 si applicano dal 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

icona download ok  Ordinanza Presidente RT n.57 del 17.05.2020

Ordinanza 48 del 3 maggio 2020

L'ordinanza 48 subentra al posto della n° 38 in merito alle misure di contenimento che riguardano tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri. Si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi.

Tra le novità più importanti la distanza fra i lavoratori di 1,8m è “consigliata”.

1. Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro

  • Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
  • Come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all’interno dei luoghi di lavoro “è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica”.
  • Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”.
  • Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.
  • In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea;
  • Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;
  • Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria;
    La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;
  • Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;
  • Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
  • Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.

2. Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti dall’1 al 9 della presente ordinanza, per gli esercizi commerciali sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:

  • l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati, e l’obbligo di regolamentare l’accesso
    all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 26 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad una sola persona. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;
    ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;
  • l’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
    l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;
  • l’obbligo di consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;
    nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;
  • nei mercati all’aperto è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile e relativi allegati, e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso. E’
    comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.

3. Disposizioni specifiche per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni

Per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni valgono le disposizioni di cui ai punti dall’1 al 9 della presente ordinanza e, nel caso di rapporti con il pubblico o la clientela, valgono le disposizioni di cui ai punti dalle lettere da a) a e).

4. Protocollo Anti-Contagio

  • I datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.
    L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività;
    il protocollo anti-contagio dovrà essere compilato sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari, a partire dal 6 maggio 2020. Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020; per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.
    La compilazione è esclusivamente on line seguendo le istruzioni indicate nello speciale COVID-19 presente sul sito ufficiale della regione
    Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, non devono compilare il format on line, ferma restando l’applicazione dei limiti, di cui alla presente ordinanza.
  • Le pubbliche amministrazioni non sono tenute alla compilazione on line del protocollo anticontagio.
    I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l’adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa.
  • Il protocollo anti-contagio dovrà essere stampato e sempre reso disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.
    E’ dato mandato al settore regionale competente per la sicurezza dei luoghi di lavoro all’adozione di provvedimenti tecnici, condivisi nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzati ad individuare procedure standardizzate di controllo da parte dei servizi PISLL del rispetto delle procedure di sicurezza anti-contagio;

5. Tempi e modalità di attuazione

Con la presente ordinanza cessa l’efficacia di quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 38 del 18 aprile 2020;
La presente ordinanza non sostituisce gli atti regionali già emanati in materia ove compatibili con le presenti disposizioni.

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità dal 4 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso d.l. 19/2020.

icona download ok  Ordinanza Presidente RT n.48 del 03.05.2020

   
icona vai al bando Per le ulteriori disposizioni della Regione Toscana si rimanda al sito della Camera di Commercio di Pisa

 

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