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Per la gestione dell’emergenza Covid-19 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (comma 1).
La produzione, importazione e immissione in commercio delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale è specificamente regolata in via emergenziale dall’art. 15 e dall’art. 16 de decreto legge n.18 del 17 marzo 2020.
Se sei un'azienda interessata a ricovertire la produzione in commercio di DM o DPI puoi trovare maggiori informazioni sui sito della Camera di Commercio di Pisa
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LINK UTILI
- A fronte del Decreto Legge n.9 del 2 marzo 2020 (art. 34), la Protezione Civile è autorizzata, fino alla fine del periodo di emergenza, ad acquistare dispositivi di protezione individuali ed altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura (art 34, comma 1). Maggiori informazioni sul sito dell' Istituto Superiore di Sanità.
- Scarica le Norme UNI, le norme tecniche che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova dei prodotti indispensabili per la prevenzione del contagio da COVID-19
ORDINANZE SPECIFICHE DPI
Con le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, sono state disposte Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si riportano alcune specifiche per i DPI
Ordinanza R.T. n. 48 del 03/05/2020
L'ordinanza 48 subentra al posto della n° 38 in merito alle misure di contenimento che riguardano tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri. Si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi.
Scarica l'ordinanza
Ordinanza R.T. n.41 del 22 aprile 2020
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 22 Aprile 2020, allegata a questa pagina, sono state disposte misure per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati. Nello specifico:
- Attività di monitoraggio della siero prevalenza
- Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro
- Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati
Ordinanza R.T. n.33 del 13 aprile 2020
Con l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 33 del 13 aprile 2020 sono stati stabiliti i punti da rispettare per la riapertura delle attività:
- obbligo prima della riapertura dell’attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione, laddove presenti.
- il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente.
- lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso.
- l’obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.
- l’obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.
- per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.
- l’obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
- l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- l’accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all’ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso.
- l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8 m.
- l’obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno una volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura e di assicurare un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.
Maggiori informazioni: Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org